Lunedì, 20 maggio 2013 - ore 29:19

Attività amministrativa

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Indice

Delibere del Consiglio Comunale
di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Delibere della Giunta Comunale
di Castrocaro Terme e Terra del Sole


Aliquote ICI

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vedi anche sito CORIT

Delibere del consiglio comunale

impugnazione – legittimazione del consigliere comunale – conoscenza di atti preliminari – necessità

Il consigliere comunale è legittimato ad impugnare la delibera del consiglio comunale, non solo per contestarne il contenuto intrinseco, ma anche nel caso di mancata conoscenza di documenti essenziali per l’approvazione della delibera stessa.

l componente di un organo collegiale è legittimato a ricorrere avverso le deliberazioni collegiali che investano direttamente la sua sfera giuridica ovvero quando le norme che attengono al procedimento formativo dell'atto collegiale siano state violate in modo tale che egli non sia stato posto in condizione di poter svolgere regolarmente il proprio ufficio (Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5280).

In particolare la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare dinanzi al g.a. le deliberazioni dello stesso Consiglio comunale non può ritenersi astrattamente limitata ai soli casi in cui vengano formalmente in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere ma anche con riferimento all'impugnazione di delibere destinate ad avere ricadute particolarmente significative non solo sulla consistenza patrimoniale dell’ente territoriale ma anche sulla storia e sulle radici culturali dell’intera comunità in esso rappresentata; in tal caso, infatti, non viene contestato il contenuto intrinseco della predetta deliberazione, ma la mancata conoscenza di documenti essenziali, anche di natura endoprocedimentale, ai fini della compiuta consapevolezza della proposta su cui il consigliere si accinge ad esprimere il suo voto: consapevolezza la cui mancanza condiziona negativamente le prerogative del soggetto chiamato ad approvarla.

Nel caso di specie è documentato in atti e non è contestato che il ricorrente abbia ricevuto la documentazione richiesta soltanto il giorno stesso dell’adunanza del Consiglio comunale, così disponendo di poche ore, o addirittura, di pochi minuti per prendere visione di atti di cospicua rilevanza e di difficile complessiva ricostruibilità.

Non va confusa, infatti, la legittima esigenza di essere edotti di quanto si è chiamati ad approvare, con l’ipotetica e non rivendicata possibilità di contestare il contenuto degli atti preparatori o presupposti: la tutela che il Consigliere comunale invoca investe il suo diritto di svolgere in modo consapevole il munus publicum al quale il voto della collettività lo ha delegato e non già una potenziale quanto insostenibile attitudine ad inficiare la validità o l’attendibilità di atti afferenti alla sfera di competenza di altri organi.

In altri termini, il rispetto dei tempi regolamentari in punto di messa a disposizione dei documenti afferenti agli argomenti posti all’ordine del giorno, che assume particolare pregnanza in vista di deliberazioni destinate ad incidere pesantemente sull’assetto storico – culturale e patrimoniale della comunità territoriale, come nel caso degli atti di disposizione in discorso, si atteggia quale requisito essenziale ed imprescindibile ai fini del rispetto delle prerogative dei componenti dell’organo deputato istituzionalmente ad operare il controllo sull’operato dell’esecutivo comunale.

Diversamente opinando si finisce con lo snaturare la funzione del consigliere comunale relegandola a quella di acritico e ignaro ratificatore di decisioni assunte aliunde così svuotando di contenuto il suo ruolo istituzionale e riducendolo ad un vuoto simulacro.

Non ignora il Collegio che siffatto principio può essere strumentalmente e distorsivamente invocato a fini meramente ostruzionistici: tuttavia la pur consapevole previsione di siffatta possibilità, comunque suscettibile di adeguati correttivi, non può esimere dal predicare il rispetto di regole di condotta poste a presidio della legalità dell’azione amministrativa nel suo complesso.


Diritti dei consiglieri

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162

Articolo 43 DIRITTI DEI CONIGLIERI

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalita' dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalita' della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Articolo 44
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, puo' istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attivita' dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.