Da Partecipa.
comunicato stampa 24 settembre 2009
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - Nel Consiglio Comunale del 21 settembre l'amministrazione ha sottoposto a votazione l'approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
L'amministrazione comunale ha ritenuto che si potesse votare su un poderoso lavoro di circa 600 pagine dando ai consiglieri un preavviso di cinque giorni.
Mentre i consiglieri della maggioranza hanno votato "sulla fiducia", osservando che comunque ci sono sessanta giorni perché i cittadini possano inoltrare osservazioni, quelli di minoranza, tra cui la sottoscritta - consigliere della lista civica Partecipazione Democratica - hanno ritenuto in un primo tempo di astenersi.
Ma nel corso del dibattito, di fronte alla mia richiesta di spiegare il mancato coinvolgimento delle minoranze attraverso una riunione dei capigruppo, l’assessore ai lavori pubblici Petetta ha motivato dicendo che l’amministrazione ha scelto di interpellare i gruppi di minoranza solo all’interno della seduta consiliare.
E’ ovvio che i progettisti non potevano illustrare nella sua interezza tutto il RUE, data la sua complessità , e quindi anche i consiglieri della minoranza avrebbero, secondo l’assessore, dovuto votare sulla fiducia. Un fidanzamento in piena regola senza conoscere a malapena il futuro fidanzato, verrebbe da dire.
Dato l’atteggiamento di totale chiusura ad un dialogo democratico preventivo, le minoranze hanno scelto di uscire dall'aula e di non votare.
Nel gruppo di Partecipazione Democratica ci sono inoltre molte perplessitĂ nei confronti delle prime indicazioni sul Piano Operativo Comunale (POC).
L'amministrazione ha indicato tra i suoi obiettivi la realizzazione di una strada che dalla statale 67, tagliando attraverso i campi ed il parco fluviale, si innesti nel viale Marconi all'altezza del campo sportivo, strada non prevista dal Piano Strutturale Comunale (PSC).
Premesso che l'inserimento in questa zona di un collegamento stradale andrebbe a deturpare l'ambiente fluviale e un'area di alto valore agricolo, non se comprende l'utilitĂ , soprattutto per le esigenze del paese di Terra del Sole, per il quale sarebbe progettata.
Dopo le reiterate dichiarazioni di difficoltĂ economiche da parte dell'amministrazione, viene da chiedersi: andiamo verso un'altra operazione sul genere della casa della salute?
Cosa verrà concesso stavolta al privato in cambio della realizzazione dell’opera? Una schiera di villette a ridosso del parco fluviale?
Isabella Leoni
Capogruppo della Lista civica “Partecipazione democratica”
cosè il RUE?
nella LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20 DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO all'articolo 7 si legge:
"Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC."
e l'Art. 29 recita:
1. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene ....le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.
2. Il RUE, in conformitĂ alle previsioni del PSC, stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi:
a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
b bis) le modalitĂ di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalitĂ di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
c) gli interventi negli ambiti specializzati per attivitĂ produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato.
2 bis. Il RUE può stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi.
3. Gli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso intervento diretto.
4. Il RUE contiene inoltre:
a) abrogata.
b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
c) le modalitĂ di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.
5. Il RUE è approvato in osservanza degli atti di coordinamento tecnico di cui all'art. 16 ed è valido a tempo indeterminato.
l'Art. 33 relativo al Procedimento di approvazione del RUE ci informa che:
1. Il Comune adotta il RUE e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni presentate ed approva il RUE. Il medesimo procedimento si applica anche per le modifiche al RUE.
2. Copia integrale del RUE approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.
3. Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 2.
4. Ogni modifica del RUE comporta l'obbligo della sua redazione in forma di testo coordinato.
4 bis. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.
fondamentale su tutto è la metodologia partecipativa che la legge regionale definsice all'Art. 8'
Partecipazione dei cittadini alla pianificazione
1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono assicurate:
a) la concertazione con le associazioni economiche e sociali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
b) specifiche forme di pubblicitĂ e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, in ordine ai contenuti degli strumenti stessi.
2. Nei medesimi procedimenti, gli enti locali con lo Statuto o con appositi regolamenti possono prevedere, ai sensi delle Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori forme di pubblicitĂ e di consultazione dei cittadini oltre a quelle previste dalla presente legge.
3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la piĂą ampia pubblicitĂ degli atti e documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse. Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorio degli interessati con l'amministrazione procedente.
4. Il responsabile del procedimento, di cui all'art. 4 della Legge n. 241 del 1990 Sito esterno, cura tutte le attività relative alla pubblicità , all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento di approvazione, anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti realizzati con il piano regionale per lo sviluppo telematico di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione). Il responsabile è individuato nell'atto di avvio del procedimento di approvazione del piano.
Approvata dalla Giunta regionale la proposta di legge relativa alla "Tutela e valorizzazione del paesaggio". Il ddl valorizza il legame tra paesaggio, riqualificazione urbana, qualitĂ ambientale e sociale e una competitivitĂ tanto piĂą forte quanto piĂą unita a un territorio che rappresenta un marchio di qualitĂ . (vedi testo di legge) (vai alla pagina delle innovazioni politiche)
articolo stampa fino ad ora pubblicato ...