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Regione Emilia Romagna - Governo e la riqualificazione solidale del territorio (Piano Casa)
Legge regionale 06/07/2009 n. 6 (Gazzetta regionale 07/07/2009 n. 116)
Approvata dalla Giunta regionale la proposta di legge relativa alla "Tutela e valorizzazione del paesaggio". Il ddl valorizza il legame tra paesaggio, riqualificazione urbana, qualitĂ ambientale e sociale e una competitivitĂ tanto piĂą forte quanto piĂą unita a un territorio che rappresenta un marchio di qualitĂ .
L'adeguamento del Piano paesaggistico regionale consente un rilancio dello sviluppo sostenibile, con un approccio unitario ed integrato tra tutela del paesaggio, politiche abitative e di riqualificazione urbana, coesione sociale.
Verranno così attuati anche in Emilia-Romagna i principi introdotti dalla Convenzione Europea del paesaggio, sulla quale si innesta il Codice del Paesaggio, dando applicazione anche all’impegno assunto con l’approvazione della Legge 6/2009 sul "Governo e riqualificazione solidale del territorio", contenente anche disposizioni per il rilancio dell’edilizia attraverso l’aumento delle cubature, meglio conosciute come “Piano Casa”.
Il progetto di legge si prefigge, con la modifica della Legge Regionale 20/2000, le modalitĂ , i contenuti e le procedure finalizzate all'attuazione della politica regionale in materia di paesaggio.
Si prevede anche una normativa di transizione dovuta al mutamento di composizione della Commissioni provinciali per il paesaggio, a seguito delle modifiche imposte dall'ultimo correttivo al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’obiettivo principale del ddl è quello di riunificare in un complesso normativo organico la disciplina regionale che, nel tempo, è stata demandata a norme inserite in molteplici e differenti leggi, senza mai approdare ad una definizione unitaria.
- Semplificazione burocratica: La norma approvata prevede lo snellimento delle procedure per le opere pubbliche e una maggiore partecipazione dei cittadini. Garantiti tempi brevi e risposte immediate agli investitori interessati da parte delle Amministrazioni competenti. Saranno assembrate tutte le fasi, dal progetto preliminare fino al cantiere, inserendo, dove necessario, anche l’esproprio. Recepita l’intesa Governo Regioni del primo aprile, con accelerazioni dei procedimenti edilizi senza tralasciare il rispetto dei processi di pianificazione.
- Interventi ammessi: Via agli ampliamenti del 20% sugli edifici abitativi esistenti al 31 marzo 2009, con una superficie massima di 350 metri quadri. L’incremento non può comunque superare i 70 metri quadrati e viene approvato a patto che siano rispettati i requisiti energetici regionali. Liberalizzate le sopraelevazioni, mentre restano vietati i cambi di destinazione d’uso. Per ogni intervento deve essere valutata la sicurezza, ricorrendo, se necessario, anche all’adeguamento sismico dell’intero immobile. Ampliamenti del 35%, fino a un massimo di 130 metri quadri, sono possibili se la riqualificazione energetica non riguarda solo l’intervento, ma tutto l’edificio o se viene effettuato l’adeguamento sismico di tutta la struttura nei Comuni a medio rischio. Le demolizioni e ricostruzioni si avvalgono di un bonus volumetrico del 35%, che può salire al 50% in caso di abbattimento e delocalizzazione degli immobili incongrui. La norma si applica anche agli edifici in cui la parte di unità non residenziali non superi il 30%; in questo caso il livello di prestazione energetica raggiunto deve superare del 25% quello previsto dalle leggi regionali. Esclusi invece centri storici e aree sotto tutela, cui possono sommarsi altre zone che i Comuni devono comunicare entro 60 giorni. Gli interventi sul non residenziale devono essere valutati dalla Conferenza di Servizi. Lo stabilisce la Legge Regionale 20/2000, così come modificata dal Piano Casa. I soggetti interessati a effettuare lavori implicanti una variante agli strumenti urbanistici su fabbricati industriali o artigianali situati in aree produttive, devono presentare un progetto al Comune. Entro 10 giorni deve essere convocata la Conferenza di Servizi, alla quale devono partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti, che deve pronunciarsi entro 60 giorni. Il parere definitivo del Consiglio comunale deve infine arrivare entro 30 giorni.
- Impatto della norma: La riforma legislativa consente una riforma strutturale. Gli interventi straordinari avranno invece durata di 18 mesi, ma è previsto, anche successivamente, un sistema per lo sviluppo delle attività produttive a favore delle imprese già presenti sul territorio che, volendo ingrandirsi, potranno avvalersi di una variante accelerata degli strumenti urbanistici, coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e trasformazione del territorio.
- Edilizia sociale: Promossa la soluzione del problema abitativo. Ogni intervento previsto nei programmi di riqualificazione urbana dovrĂ destinare almeno il 20% a giovani coppie, studenti, portatori di handicap e cittadini stranieri. Per abbattere i costi delle abitazioni, verranno istituiti demani comunali di aree edificabili per edilizia sociale ceduti dai nuovi interventi su aree di espansione. Si prevedono pertanto specifiche risorse regionali in favore dei Comuni.
- Enti Locali: Specifiche disposizioni sono riservate alla pianificazione urbanistica comunale a vantaggio delle piccole Amministrazioni, che per l’adozione di piani strutturali possono avvalersi dell’approvazione associata. Consolidato anche il ruolo strategico del Piano territoriale regionale come indirizzo per gli obiettivi strategici.
I NUMERI DEL PIANO CASA DELL'EMILIA ROMAGNA
Provvedimento: Legge Regionale 6/2009 del 6 luglio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 116 del 7 luglio 2009
- Ampliamenti: Via agli ampliamenti del 20% sugli edifici abitativi esistenti al 31 marzo 2009, con una superficie massima di 350 metri quadri. L’incremento non può comunque superare i 70 metri quadrati. Liberalizzate le sopraelevazioni. Sono possibili ampliamenti del 35%, fino a un massimo di 130 metri quadri, se la riqualificazione energetica non riguarda solo l’intervento, ma tutto l’edificio o se viene effettuato l’adeguamento sismico di tutta la struttura nei Comuni a medio rischio.
- Demolizioni e ricostruzioni: Bonus volumetrico del 35%, che può salire al 50% in caso di abbattimento e delocalizzazione degli immobili incongrui. La norma si applica anche agli edifici in cui la parte di unità non residenziali non superi il 30%; in questo caso il livello di prestazione energetica raggiunto deve superare del 25% quello previsto dalle leggi regionali.
- Non residenziale: Possibili gli interventi sugli edifici industriali e artigianali previa consultazione in Conferenza di Servizi.
- Efficienza energetica: l’ampliamento viene approvato a patto che siano rispettati i requisiti energetici regionali, contenuti nella L.R. 156/2008. Per il miglioramento delle prestazioni energetiche si può derogare alle distanze minime di20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, e alle altezze massime di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura. Non è considerato ai fini dell’aumento della superficie utile lorda lo spessore maggiore delle murature esterne nei limiti della sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri.
- Semplificazione burocratica: Per tutti gli interventi è sufficiente la Dia. Snellite le procedure per le opere pubbliche. Assembrate tutte le fasi, dal progetto preliminare fino al cantiere, inserendo, dove necessario, anche l’esproprio.
- Limiti: Vietati i cambi di destinazione d’uso. La Dia può essere presentata dal 22 settembre al 31 dicembre 2010. Il numero delle unità immobiliari può essere aumentato purché quelle aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 50 mqe siano destinate per almeno 10 anni alla locazionea canone calmierato mediante la stipula di apposita convenzione
- Esclusioni: La legge non si applica a centri storici, parchi, aree vincolate o appartenenti al demanio statale, regionale, provinciale e comunale, zone a rischio idrogeologico o di incidenti, immobili abusivi. Entro 60 giorni i Comuni possono proporre l’esclusione di altre zone in base ad indici di saturazione edilizia.
- Housing Sociale: Ogni intervento previsto nei programmi di riqualificazione urbana dovrĂ destinare almeno il 20% a giovani coppie, studenti, portatori di handicap e cittadini stranieri.
Le innovazioni piĂą importanti
Legge regionale 06/07/2009 n. 6 (Gazzetta regionale 07/07/2009 n. 116)
TITOLO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 19
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998
1. All'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è così sostituita: "Finalità , oggetto e ambito di applicazione della legge";
b) al comma 1, dopo le parole "Emilia-Romagna", sono inserite le seguenti: ", nel quadro dei principi stabiliti dalla normativa vigente ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ";
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Regione favorisce le iniziative che a livello locale promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della riqualificazione urbana attraverso l'istituzione di processi partecipativi o di laboratori di urbanistica partecipata e incentiva il ricorso da parte dei Comuni a procedure concorsuali che consentano la scelta del progetto che meglio corrisponde agli obiettivi di qualitĂ attesi.";
d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Il Titolo I della presente legge continua a trovare applicazione nei Comuni dotati di PRG approvato nell'osservanza della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio), e fino all'approvazione del Piano strutturale comunale, in conformitĂ alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Per l'approvazione di programmi di riqualificazione in variante agli strumenti di pianificazione trovano applicazione i limiti previsti dall'art. 41 della legge regionale n. 20 del 2000.
"2 ter. A seguito dell'approvazione del Piano strutturale comunale, trova applicazione la disciplina della legge regionale n. 20 del 2000 relativa agli interventi di riqualificazione urbana, come integrata da quanto disposto dal Titolo I della presente legge.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998
1. All'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio comunale, con apposita delibera su proposta della Giunta, individua gli ambiti del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una continuita' spaziale, da assoggettare a riqualificazione, ricomprendendo in essi, oltre alle aree e agli immobili strettamente interessati dagli interventi, le aree urbane interessate dagli effetti della riqualificazione. La medesima delibera definisce i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualita' energetica, ambientale, sociale e architettonica che si intendono realizzare in ciascuno degli ambiti, sulla base del Documento programmatico per la qualita' urbana di cui al comma 1-ter. Il Consiglio comunale, con il medesimo provvedimento:
a) individua le modalita' di svolgimento dei processi partecipativi dei cittadini interessati dalle successive fasi di elaborazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana;
b) puo' stabilire che in tali ambiti di intervento, per l'attuazione del programma di riqualificazione, debba svolgersi un concorso di architettura ai sensi dell'articolo 4-bis.";