Domenica, 19 maggio 2013 - ore 15:16

Statuti altri comuni

Da Partecipa.

Un viaggio lungo la penisola, dalle Alpi alla Sicilia, per conoscere gli statuti comunali di altre realtà locali simili alla nostra e in particolare per capire come considerano e attuano la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del proprio Comune.


Indice

principi e istituti di partecipazione

Lo Statuto comunale e la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa

Legge 3/2001

La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata con Legge n. 3/2001, ha finalmente sancito la piena autonomia dei Comuni, enunciando, in linea di principio, una sorta di rapporto orizzontale con gli altri enti e con lo stesso Stato, laddove si afferma (art. 114) che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Statoâ€.

Le funzioni sono state assegnate secondo il principio di sussidiarietà, nel senso che sono state assegnate le funzioni amministrative all’ente più vicino ai cittadini.

D.L. 267/2000

Il nuovo T.U. degli EE.LL. è stato approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l’articolo relativo allo statuto comunale e provinciale è il n. 6.

lo Statuto comunale

Lo statuto non è elemento decorativo, ma è una strumento ricco di potenzialità innovatrici. Vi è la possibilità, per ogni Comune e Provincia, di esprimere nello statuto le proprie caratteristiche e le peculiari esigenze. Ogni Comune può e deve avere, attraverso lo strumento statutario, un momento di nuova vita amministrativa, un rinnovamento adatto ai nuovi tempi ed alle nuove necessità.

Esso non è una facoltà, ma un obbligo, nel senso che ogni Comune deve avere il “proprio†statuto: se un popolo si conosce dalle sue leggi, i Comuni si potranno e dovranno conoscere dal loro proprio statuto. Ed in quel “proprio†la legge ha voluto esprimere un’istanza di libertà e di autodeterminazione, di autonomia normativa, consentendo ed imponendo ad ogni Comune di darsi, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, la propria legge, la propria architettura amministrativa.

gli istituti di partecipazione

Il T.U. non ha inserito gli istituti della partecipazione ex abrupto, ma ha raccordato le precedenti norme contenute nelle Leggi 142 e 241 del 1990, modificata, la prima, dalla Legge 265/1999, artt. 3 e 4.

Gli articoli del T.U. che più da vicino ci interessano sono:

l’art.6 (Statuti comunali e provinciali),

l’art. 7 (Regolamenti),

l’art. 8 (Partecipazione popolare),

art. 9 (Azione popolare e delle associazioni ambientali),

l’art. 10 (Diritto di accesso e di informazione),

l’art. 11 (Difensore civico).

Alla fonte statutaria viene demandata la disciplina di contenuti obbligatori delle forme di partecipazione popolare ed il potere di stabilire istituti facoltativi.

contenuti obbligatori

Fanno parte dei contenuti obbligatori la disciplina dei rapporti tra comuni, le forme associative e gli organismi di partecipazione popolare, la previsione di forme di partecipazione degli interessati nei procedimenti che incidono su situazioni soggettive, la previsione di forme di consultazione della popolazione e procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati per la tutela degli interessi collettivi.

contenuti facoltativi

I contenuti facoltativi dello Statuto riguardano i referendum e il difensore civico. Il referendum può essere consultivo, propositivo, abrogativo o deliberativo.

il difensore civico

L’istituto del difensore civico è istituito in via facoltativa dallo Statuto che ne prevede modalità di elezione, prerogative, mezzi e rapporti con il Consiglio. L’attività del difensore civico è coperta da ampia indipendenza.

i regolamenti

I regolamenti sono lo strumento attraverso il quale vengono disciplinate nel dettaglio le scelte operate a livello di Statuto, che si pone in una posizione gerarchicamente superiore rispetto al regolamento.

L’art. 8 comma 4 del T.U. precisa che la consultazione riguarda materie di esclusiva competenza locale.

Un altro aspetto importante da sottolineare è che la consultazione, in forza della previsione legislativa, non può essere letta come un evento eccezionale, a discrezione della P.A., ma dovrebbe diventare un sistema quasi routinario di amministrazione.

la consultazione

I comuni hanno dato diverse soluzioni statutarie al tema della consultazione:

a) istituzione di consulte o di forum o di organismi di partecipazione;

b) indizione di assemblee;

c) sondaggi di opinione;

d) consultazione di soggetti qualificati;

e) Consiglio comunale aperto.

la petizione

La petizione ha per oggetto problemi ed interessi di carattere generale e può incidere sulla funzione di indirizzo politico: infatti può essere preordinata, oltre che alla emanazione di un atto determinato, a sollecitare gli organi competenti su questioni di comune necessità.

l'istanza

L’istanza e la proposta sono strumenti volti a far venir meno l’inerzia dell’amministrazione locale in specifici casi.

Le proposte e le istanze rientrano in un potere di iniziativa popolare che ben si differenzia dalla petizione: mentre le prime sono una forma di partecipazione diretta, di intervento, di iniziativa, di propulsione dei cittadini alle funzioni amministrative dell’ente locale, la seconda consiste in una partecipazione alla funzione di indirizzo
politico.

la petizione

La petizione non è condizionata alla formulazione di progetti articolati, la proposta di deliberazione deve, invece, contenere il testo della deliberazione stessa.

Ogni statuto disciplina in maniera diversa la titolarità di questi diritti: cittadini italiani o stranieri, residenti o anche non residenti ma lavoratori nel comune, elettori, maggiorenni o anche minorenni da 14 anni in su, quanti debbano essere i presentatori, se anche uno solo o un adeguato numero, come è espressamente indicato per l’indizione del referendum, ecc.

il referendum

Per quanto concerne l’istituto del referendum, abbiamo già sottolineato che esso, a differenza di quanto previsto dalla Legge 142/90, che faceva riferimento al solo referendum consultivo, può essere anche propositivo e abrogativo, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 265/99, art.3, recepite dal T.U.

L’art.8, comma 4, del T.U. dispone che i referendum non possono tenersi nella stessa data di consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

L’azione popolare (art. 9)

Nel caso in cui il Comune o la Provincia non provvedano direttamente alla tutela giurisdizionale dei propri interessi, il singolo elettore può sostituirsi a tali enti locali inerti, costringendoli ad intraprendere l’azione giurisdizionale: l’attore popolare agisce in difesa di un interesse proprio, di un vero e proprio diritto di sua spettanza, in quanto componente della collettività. Da ciò la sua legittimazione ad ottenere la decisione dell’autorità giudiziaria.

L’azione popolare è riservata al cittadino elettore di quel territorio. Oggetto dell’azione sono, in genere, la tutela di beni demaniali o patrimoniali dell’ente locale (rivendica di immobili usurpati, ripristino dello stato dei luoghi); il risarcimento di qualsiasi danno che il Comune abbia eventualmente subito in dipendenza di un rapporto contrattuale; il recupero di eventuali crediti che il Comune vanti nei confronti di terzi; ecc.

Il diritto di accesso e di informazione (art. 10)

L’art. 10 del T.U. tende a fornire una disciplina di principio degli istituti partecipativi finalizzati a rendere trasparente l’azione amministrativa, ampliando il campo delle informazioni conoscibili per i cittadini, senza preclusioni fondate su apprezzamenti discrezionali da parte della P.A.

La norma enuncia il diritto dei cittadini ad accedere:

a) agli atti amministrativi;

b) alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione;

c) alle strutture ed ai servizi.

In materia, l’art. 10 del T.U. va integrato con gli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 e con la legge 142/90.
Lo Statuto stabilisce le forme dell’accesso dei cittadini alle informazioni.

Il diritto di accesso si configura come un diritto pubblico soggettivo, cioè come posizione giuridica attiva che il titolare interessato può far valere nei confronti della P.A.

La norma enuncia rilevanti affermazioni di principio come quelle relative alla pubblicità degli atti ed alla trasparenza dell’azione amministrativa.

Il diritto di accesso deve essere riconosciuto ai cittadini, singoli o associati, indipendentemente da ogni posizione giuridicamente qualificata, e ai non cittadini solo qualora abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Oggetto dell’accesso sono tutti gli atti comunque intervenuti nel procedimento amministrativo, quali istanze, richieste, proposte provenienti dal privato per l’avvio del procedimento, pareri acquisiti, autorizzazioni, nulla osta, atti interni.

Sono esclusi gli atti riservati per espressa indicazione di legge, gli atti riservati per effetto di dichiarazione del Sindaco ( che deve essere temporanea e motivata).

il difensore civico

Il difensore civico (art. 11) si configura come portatore di istanze, proteste, lamentele dei cittadini nei loro rapporti con l’amministrazione per ravvicinare le distanze tra amministratori e amministrati e per superare le incomprensioni tra di essi. (Svezia, Costituzione del 1809). Solo in senso lato l’istituto del difensore civico è inquadrabile nella materia della partecipazione popolare, essendo esso uno strumento attraverso il quale possono essere tutelati diritti sinora negati.

[tratto da Lo Statuto comunale e la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa - Convegno dell’Associazione “Retinopera Salento†San Pancrazio Salentino, lì 09/05/2009]

in merito ai referendum propositivi o deliberativi:

referendum deliberativi, abrogativi o costitutivi

"La riforma della legge 142/1990 (integrata dalla Legge 3 agosto 1999, n. 265- ndr), approvata in via definitiva dal Senato il 22 luglio 1999 (A.S. 1388, A.C. 4493), ha toccato pure il comma 3 dell’articolo 6, che prima recitava: «Possono essere previsti i referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini». In sostanza, è stato soppresso l’aggettivo «consultivi» e quindi, implicitamente, si sono ammessi anche i referendum deliberativi, abrogativi o costitutivi.»" [ citazione Ettore Rotelli (in pdf) ]

Referendum locali

Prima della legge n. 142/1990, non si conoscevano strumenti partecipativi come il referendum comunale o provinciale. Le circoscrizioni erano già state disciplinate dalla legge statale, come si è detto, ma non si era ancora avuta la possibilità di istituire localmente strumenti di democrazia diretta rispondenti a forme e modalità referendarie tipicizzate. Il referendum locale è previsto per la prima volta nell’articolo 6 della legge n. 142/1990 pur se solo nella forma consultiva; l’articolo citato rinvia all’autonomia statutaria locale la possibilità di prevederlo e disciplinarlo. La soluzione adottata dal legislatore del 1990 dura quasi due lustri poiché la legge 265/1999, nel riscrivere l’articolo 6, omette l’aggettivo consultivo lasciando agli statuti locali la scelta delle forme referendarie ritenute più idonee nei singoli territori locali. Oggi il testo così modificato rivive nell’articolo 8 del D. lgs. n. 267/2000.

Gli statuti comunali sperimentano soluzioni diversificate. Un gran numero di essi prevede e disciplina il referendum nelle sue tre forme (consultivo, propositivo e abrogativo); altri, pur prevedendo l’istituto nella sua forma propositiva, rendono vincolante per gli organi del Comune la proposta popolare ove votata dalla maggioranza assoluta dei partecipanti.
Molti statuti ampliano la schiera dei cittadini che possono esercitare la loro partecipazione, consentendo ai giovani residenti dai sedici anni in su di intervenire sia per la promozione del referendum, sia per il voto referendario. Tale ampliamento della base attiva dei referendum spesso si estende anche agli extracomunitari residenti."

(tratto da federalismi.it - CONTROLLI E PARTECIPAZIONE POPOLARE NEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI di Carlo Di Marco - 22 ottobre 2008) scarica pdf


Il referendum

«Mentre l'ordinamento del 1990 prevedeva “referendum consultiviâ€, il T.u.e.l. del 2000 ammette la previsione, nello statuto, di referendum, senza indicarne e quindi limitarne la forma e le finalità: queste, infatti, sono stabilite dallo statuto, il quale può prevedere referendum consultivi, propositivi ed abrogativi, regolandone gli effetti, determinandone le modalità principali di effettuazione e rimettendo quelle operative al regolamento.

... Per quanto riguarda il quorum di partecipanti necessario perché sia valida la consultazione referendaria, esso deve essere il più basso possibile e comunque commisurato al numero legale richiesto per la validità delle sedute del Consiglio o, addirittura, inesistente, fissando, tuttavia, in quest'ultimo caso almeno al 25% (ndr ?) degli elettori il numero delle adesioni necessarie ad approvare la proposta referendaria.»

(tratto da Capitolo III del volume STATUTI E REGOLAMENTI PER GLI ENTI LOCALI: UN CONTRIBUTO PER L’ATTUAZIONE DELLA NUOVA POTESTÀ NORMATIVA DELL’ENTE LOCALE pubblicato da ANCI) scarica pdf

per approfondire la materia sui referendum locali e sulle nuove forme di statuti e regolamenti comunali:

referendum locali Una possibile riforma costituzionale dal basso? (scarica pdf)

Benedikter democrazia diretta (scarica pdf)

schede ANCI STATUTI E REGOLAMENTI PER GLI ENTI LOCALI:

UN CONTRIBUTO PER L’ATTUAZIONE DELLA NUOVA POTESTÀ NORMATIVA DELL’ENTE LOCALE



Statuti comunali:

Comune di Villa Lagarina

Consiglio Comunale del 02/12/2009 approvazione con ultime modifiche allo statuto!

Art. 3 Valori ispiratori dell’azione comunale

....
Riconosce, inoltre, la famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio e qualsiasi nucleo costituito liberamente sulla base di legami affettivi e di reciproca solidarietà, finalizzato alla stabile convivenza.

Art. 5 Pari opportunità

Deve essere assicurata la partecipazione di ambo i generi, in seno alla Giunta Comunale e alle Commissioni consiliari.
* Devono essere rappresentati entrambi i generi, con l’obiettivo di raggiungere una composizione paritetica, negli altri Organi collegiali del Comune nonché negli Enti, Istituzioni ed Aziende dipendenti dal Comune.

Art. 14 Partecipazione dei cittadini e decentramento amministrativo

1. La partecipazione
Il Comune favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all’esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi, in quanto essa:
* realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi elettivi ed i cittadini;
* assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi;
* contribuisce, con le proposte avanzate, alla fase di impostazione delle decisioni che gli organi dovranno assumere, su temi di interesse generale relativi alla programmazione dell’ attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità;
* viene incentivata, in ogni frazione, dall’istituzione di un centro civico, luogo per l’accesso all’informazione e per la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e culturale della frazione stessa;
* viene regolata, per quanto concerne i criteri di individuazione dei titolari del diritto di partecipazione e gli strumenti funzionali alla sua attuazione, da parte dei cittadini, dalle indicazioni espresse dal Comune.
2. Criteri di individuazione dei titolari del diritto di partecipazione
Il diritto di partecipazione si applica, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
a) ai cittadini residenti, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) ai cittadini non residenti ma che nel Comune esercitino la propria attività di lavoro o di studio;
c) ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti nel comune di Villa Lagarina

Art.15 Consulte di partecipazione Frazionali nell’ambito del decentramento

Art. 20 Consigli Comunali aperti

II Consiglio Comunale può organizzare, su temi specifici, consigli comunali aperti
secondo le norme contenute nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 29 Il referendum

II Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa. Il referendum riguarda materie di competenza comunale.
L'apposito regolamento disciplina le materie che non possono essere oggetto di referendum, in quanto in contrasto con leggi, con altri provvedimenti aventi forza di legge o con disposizioni comunque obbligatorie per il Comune.
Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale.
Hanno diritto a partecipare alla consultazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali; i cittadini sedicenni; gli apolidi e gli stranieri residenti, che abbiano pure compiuto il sedicesimo anno di età.
La proposta di indizione del referendum è avanzata dal Consiglio Comunale o per iniziativa popolare.
Possono essere indetti referendum popolari di tipo consultivo, propositivo e abrogativo su materie di esclusiva competenza locale.
* I referendum consultivi sono intesi a sollecitare pareri ed orientamenti su iniziative che l'Amministrazione intende intraprendere.
* I referendum propositivi sono intesi a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese.
* I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o a revocare atti amministrativi a contenuto generale.
I referendum a carattere consultivo ed abrogativo devono riguardare solo materie di esclusiva competenza locale e non possono tenersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
Il referendum è indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dai consiglieri, computando il Sindaco, oppure su iniziativa di almeno il 10% degli aventi diritto.
La stessa prerogativa può essere esercitata per problemi di interesse generale ma di rilevanza peculiare delle singole frazioni, allorché un numero di aventi diritto, non inferiore al 15 % della popolazione frazionale, ne faccia richiesta.

Il referendum è valido con qualsiasi numero di votanti e si intende approvato, se ottiene il 50% più uno dei voti validi.

Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, su
argomenti che rivestono per gli stessi rilevante interesse.
Il Consiglio Comunale, a maggioranza, può disporre il referendum consultivo su proposte amministrative. Lo stesso può essere altresì indetto anche per i soli cittadini di una singola frazione, su argomenti riguardanti la medesima.
Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal referendum, è tenuto a valutare i risultati dello stesso ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.
Non possono essere oggetto di consultazione:
1. La revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali.
2. I regolamenti comunali dovuti per legge.
3. Il sistema contabile, tributario e tariffario del Comune.
4. I provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti.
5. La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, delle piante organiche e relative variazioni.
6. I provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.
7. Le materie già oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso.
8. Qualunque altro atto dovuto dall'amministrazione in forza di legge.
9. Il regolamento interno del Consiglio e quello delle consulte.
10. Le materie in cui il Comune condivide competenze con altri Enti.
11. I piani urbanistici comunali.
12. I provvedimenti amministrativi generali.
13. I provvedimenti riguardanti l’organizzazione dei servizi.
14. I provvedimenti riguardanti l’affidamento di servizi a gestori pubblici o privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o aziende consortili.

Art. 31 II Consiglio Comunale

2. Conferenza dei Capigruppo

E' istituita, presso il Comune, la Conferenza dei Capigruppo, la cui disciplina, specifiche attribuzioni e funzionamento sono contenuti nel regolamento interno del Consiglio. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Gruppi consiliari

Deve essere garantita la disponibilità di strutture e risorse per i gruppi consiliari.

10. Prerogative del Consiglio Comunale

Al fine di conseguire obiettivi specifici ed effettuare controlli su interventi di particolare importanza economico-sociale, il Consiglio Comunale delibera sui progetti preliminari o definitivi inerenti opere pubbliche di importo pari o superiore ad Euro 500.000. Esprime, altresì, obbligatoriamente, il proprio parere consultivo su opere pubbliche, operazioni immobiliari, concessioni, costituzione di diritti reali, di importo superiore ad Euro 200.000.

Art. 44 Programmazione finanziaria

Annualmente viene presentato, insieme al bilancio consuntivo, un bilancio sociale che integra ed affianca il conto economico.

Comune di Ortisei

Nuovo statuto comunale (pdf)

Art. 43 Il referendum popolare

7. Il referendum è valido con qualsiasi numero di votanti e si intende approvato se ottiene il 50% più uno dei voti validi.

Comune di Altofonte - Statuto - Finalità

Art. 4 Finalità

1. Il Comune, nel rispetto della piena affermazione dei diritti inviolabili della persona assume
le iniziative e promuove gli interessi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a
tutti i cittadini, ispirando la sua azione ai valori di libertà, democrazia, solidarietà per il
superamento degli squilibri economici, sociali e culturali.

2. Il Comune di Altofonte ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali e di ogni altra forma di violenza esercitata nei confronti di Stati, popoli, gruppi
etnici e singoli individui; promuove e persegue la cultura della pace, della cooperazione e
della solidarietà tra i popoli e tra tutte le donne e gli uomini e, assume le diversità di sesso,
cultura, convinzioni ideali e religiose come valori e risorse su cui costruire un’Europa libera,
democratica e socialmente equa. Il Comune di Altofonte ripudia la cultura dell’oppressione
nelle sue storiche rappresentazioni e ogni altra forma si rappresenti nell’epoca
contemporanea, così come ripudia ogni altra forma di dittatura e/o totalitarismo perseguita in
virtù di principi politici, religiosi e filosofici e in generale ogni forma di limitazione delle libertà
individuali e collettive così come sancite nella nostra Carta Costituzionale in coerenza con i
valori espressi dalla Resistenza.

3. Il Comune promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell’antirazzismo, della
partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l’ambiente e per gli
animali.

4. Il Comune promuove la tutela della persona e delle famiglie, valorizza la maternità e la
paternità, assicurando sostegno ai genitori nell’ educazione e nella cura dei figli.

5. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale della persona anziana per lo sviluppo socioculturale
della collettività mediante la valorizzazione delle loro potenzialità e della loro
esperienza, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di
partecipazione alla vita della società.

6. Il Comune mette in atto ogni iniziativa di raccordo sociale, economico e culturale con i
propri cittadini emigrati.

7. democrazia partecipativa

Il Comune rappresenta e cura, unitariamente, gli interessi della propria Comunità, ne
promuove l’equilibrato sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale della città,
attraverso l’uso sostenibile delle risorse, il progresso civile e garantisce la partecipazione dei
cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche della comunità anche attraverso forme di

democrazia partecipativa.

8. Il Comune ispira, in coerenza ai valori costituzionali, la propria azione politicoamministrativa
alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale.

9. Il Comune qualifica la propria attività amministrativa politica e sociale, sulla base
dell'autonomia, dell'efficienza, dell'imparzialità e della trasparenza assicurando il diritto di
accedere all’informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell’amministrazione, nonché il
diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.

10. Il Comune promuove la formazione di una coscienza civile ed assume come prioritaria la
propria funzione contro la mafia e tutte le forme di criminalità, impedendo la presenza di
condizionamenti clientelari ed affaristici.

11. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e
privati assicurando la partecipazione di tutti i cittadini, nello spirito e nel rispetto della
collegialità, delle forze economiche imprenditoriali, sindacali e sociali alla determinazione
degli obiettivi e delle modalità di gestione.

12. Nell’ambito dei propri poteri e funzioni il Comune di Altofonte si impegna al
riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali al fine di evitare
le disparità fra sessi e promuove gli interventi necessari per assicurare rispetto e tutela delle
diversità etniche, linguistiche, culturali, politiche, laiche, religiose e sessuali anche attraverso
la promozione dei valori della solidarietà.

13. Nell'ambito delle proprie competenze attua la tutela del territorio e si impegna a dare
piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia
della salute, dell’ambiente e del paesaggio.

14. Il Comune promuove la riappropriazione dell’identità attraverso il recupero della memoria
storica da parte dei cittadini anche attraverso la tutela, lo sviluppo e la fruizione collettiva del
patrimonio culturale ed artistico.

15. Il Comune promuove, sostiene e valorizza le iniziative del volontariato e delle libere
associazioni appartenenti a qualsiasi credo religioso e politico.

16. Il Comune promuove le attività sportive, culturali,musicali, ricreative e del tempo libero

Comune di San Dorligo della Valle - Statuto - Art. 4 - Finalità

... promuove le pratiche di democrazia partecipativa e di coinvolgimento diretto e attivo dei cittadini nella direzione di una forma autentica e reale di partecipazione alle decisioni dell'amministrazione e al bilancio comunale

Comune di san Lorenzo in Banale - Statuto:

CAPO III - REFERENDUM

Art. 7 - Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico amministrative finalizzati ad orientare il Consiglio comunale e la Giunta comunale in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Possono essere richiesti referendum in relazione a problemi e materie di competenza locale.

3. Se il referendum propositivo o quello consultivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Il referendum può essere promosso dal Consiglio comunale con delibera approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati o può essere richiesto da un comitato promotore composto da almeno cinque cittadini; in quest'ultimo caso il referendum è indetto qualora sia proposto da almeno quaranta elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale e comunque una percentuale non inferiore al massimo 10 per cento dei medesimi elettori.

5. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

6. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che, al giorno della votazione, siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

7. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

8. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica sempreché la partecipazione degli aventi diritto superi il 50% e la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato nella prima seduta utile.

Comune di Tenna - Statuto:

più o meno come per il Comune di San Lorenzo in Banale ma con una ampia articoloazione sul tema della partecipazione

Statuto Comune di Aosta

sito del Comune di Aosta

Titolo III - Partecipazione, Associazionismo e Iniziativa Popolare
Capo I - Partecipazione e Diritti di Cittadinanza
Art. 31 - Referendum Propositivo

«qualora il referendum propositivo sia approvato, la proclamazione del risultato da parte del Sindaco rende efficace ed attuabile il dispositivo della proposta»

«art. 31. Lo Statuto in argomento prescrive, inoltre, la validità della consultazione ove vi abbia partecipato il 35% degli elettori ed il risultato positivo ove abbia votato favorevolmente almeno il 28% degli elettori»

Comune di Castronno - regolamento istituti di partecipazione

Il referendum propositivo o consultivo può, a norma dell’art. 68.2 dello Statuto Comunale, riguardare qualsiasi argomento di competenza comunale e d’interesse generale per la collettività locale, con queste eccezioni:
• Revisione dello statuto;
• Materie inerenti tributi e tariffe;
• Designazioni e nomine, riferite specificamente alle persone e non al ruolo da coprire;
• Materie specificamente disciplinate da norme statali o regionali;
• Argomenti che, anche se con quesito formulato in maniera diversa, siano già stati oggetto di referendum negli ultimi cinque anni.
Il referendum abrogativo può, a norma dell’art.68.3 dello Statuto Comunale, riguardare esclusivamente atti esecutivi di programmazione generale del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Sindaco in materia di:
• Urbanistica e edilizia;
• Opere pubbliche;
• Regolamenti, esclusi quelli organizzativi e tributari.

Statuto Comune di San Dorligo della Valle

Titolo I - Principi Generali
Art. 4 - Finalità

Santa Maria la Longa - Statuto

Art. 2 ... nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana e dei valori di democrazia partecipativa, solidarietà e civile convivenza.

Borgo Tossignano - Statuto

ART. 7 - PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune riconosce e promuove i principi della democrazia partecipativa, del
decentramento amministrativo, dell’associazionismo di promozione sociale, culturale e sportivo
quale risorsa per lo sviluppo locale e la coesione sociale e quale contributo determinante alla
identificazione dell’Amministrazione con la comunità amministrata.

Comune di Villafrati - Statuto:

ART. 12
(Referendum propositivo)

1. E' indetto referendum propositivo quando sia stata depositata presso il Consiglio comunale una proposta corredata da una relazione illustrativa, sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritte nelle liste elettorali del Comune , relativa al compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale.

Comune di Codroipo - Statuto:

Art. 38

Referendum

1. La maggioranza assoluta dei consiglieri comunali o un quinto degli elettori del Comune possono richiedere, su materie di esclusiva competenza comunale, referendum consultivo e propositivo.

Comune di Volterra - Statuto - Partecipazione:

ART.33 - REFERENDUM

1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini, il referendum sulle questioni che interessano la comunità locale ed in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi.

Comune di Marsala - Statuto:

Art. 37
Referendum propositivi

1) Il Sindaco indice il referendum propositivo quando lo richieda un numero di cittadini pari al 5% degli elettori.

Comune di Martellago - regolamento per lo svolgimento dei referendum:

Art. 6
Referendum propositivo o di indirizzo
1. Nel caso di referendum propositivo o di indirizzo gli aventi diritto a partecipare al voto sono
chiamati a pronunciarsi, in via preliminare, su un principio o su una proposta formulata in
termini generali.

Comune di Corato - Statuto - referendum:

Art. 55
Referendum

1. Il referendum è volto a realizzare il migliore coordinamento fra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli Organi di Governo dell'ente. Esso è consultivo, propositivo o abrogativo e ha ad oggetto esclusivamente materie di competenza degli Organi di Governo dell'Ente.

Comune di Sassello - Statuto comunale - referendum

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ART.29 — PARTECIPAZIONE POPOLARE

1.Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità, e la trasparenza.

2.La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo e gli strumenti di democrazia diretta inseriti nel presente Statuto.

3.Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO III MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ART. 34 –REFERENDUM

1. È prevista l’organizzazione di Referendum abrogativi, di rettifica, di conferma e di iniziativa.

2. A richiesta di 111 cittadini-elettori sassellesi qualsiasi delibera del Consiglio Comunale approvata in seduta pubblica deve essere sottoposta a Referendum abrogativo o di rettifica. La richiesta di Referendum dovrà contenere l’indicazione dell’eventuale conseguente modifica di bilancio.

3. Almeno dieci cittadini-elettori dovranno segnalare la loro determinazione a raccogliere le firme necessarie per indire il referendum prima che intervenga l’esecutività delle delibere non immediatamente eseguibili che intendono impugnare davanti all’elettorato. Detta raccolta dovrà avvenire entro 30 giorni da tale segnalazione. Nel frattempo l’eseguibilità della delibera viene sospesa e, se le firme necessarie saranno raccolte, essa sarà rinviata alla definizione del risultato del referendum.

4. La raccolta delle firme per indire referendum su delibere immediatamente eseguibili dovrà avvenire entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

5. Sarà sottoposta a Referendum di iniziativa, una qualsiasi proposta presentata alla Amministrazione competente ai sensi del precedente articolo 6 e respinta dalla Amministrazione, a condizione che le firme d’appoggio all’iniziativa raggiungano il numero previsto al precedente comma 2.

6. Il Consiglio Comunale potrà proporre una delibera alternativa all’iniziativa proposta dai richiedenti il Referendum.

7. Ogni firmatario dovrà versare all’Amministrazione la somma di Euro 5,00 (cinque/00) a titolo di rimborso spese. Il versamento sarà cumulativo ed avverrà contestualmente al deposito della domanda di referendum

8. La ammissibilità del referendum, della concreta possibilità di realizzare quanto richiesto dai sottoscrittori ed il controllo della correttezza del quesito sarà verificata dal Collegio dei probiviri di cui al successivo articolo 40 bis.

9. Dovrà essere organizzato un Referendum di conferma – per ogni delibera che nel bilancio corrente impegni risorse per un ammontare pari al dieci per cento delle spese obbligatorie del bilancio stesso o che impegni risorse future per un ammontare complessivo pari alla metà delle uscite previste dal bilancio corrente; – ogni qualvolta il Consiglio Comunale decida di sottoporre al giudizio diretto dei cittadini una qualsiasi delibera da esso assunta.

10. Il Referendum si terrà nella Casa Municipale o in altra sede indicata dal Consiglio Comunale.

11. Il seggio sarà gestito direttamente e gratuitamente dai Consiglieri Comunali e dai primi dodici firmatari della domanda di referendum, o da dipendenti comunali cui dovrà essere riconosciuto, poi, un riposo compensativo.

12. Le urne resteranno aperte in una prima giornata di sabato, dalle ore 9.00 alle 19.00. Al termine delle operazioni, verrà effettuato lo spoglio delle schede votate e verrà comunicato il risultato provvisorio.

13. Dopo due settimane, sempre di sabato e sempre dalle ore 9.00 alle ore 19.00, le urne saranno riaperte, per consentire ai cittadini che non abbiano ancora votato di procedere al voto. Al termine di questa seconda giornata di votazione sarà effettuato lo spoglio delle schede votate, ed il risultato conseguito sarà sommato al risultato della prima giornata di votazione. Qualora il segno del risultato complessivo della votazione non sia diverso da quello della prima giornata, il Referendum sarà dichiarato concluso.

14. Qualora al termine della seconda giornata di votazione il segno del risultato complessivo sia diverso da quello consolidato al termine della prima giornata, 10 dopo ulteriori quattordici giorni, con le stesse modalità delle precedenti, si procederà ad una ulteriore ed ultima terza giornata di votazione, cui potranno partecipare i cittadini che non abbiano espresso il loro voto nelle precedenti due giornate. Il risultato dello spoglio che seguirà, sommato ai risultati degli spogli precedenti, darà il risultato finale del referendum.

15. Il referendum Comunale sarà sempre valido e vincolante, qualunque sia il numero dei votanti.

Comune di Vernante - regolamento dei referendum

art. 2 - Materia del referendum

Possono essere proposti referendum consultivi (anche in senso confermativo), propositivi ed abrogativi, su questioni a rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale nelle materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa. Il referendum consultivo prevede il
pronunciamento dei cittadini su di un determinato argomento d’interesse della popolazione, relativo a provvedimenti, interventi, opere, servizi ed altri oggetti di competenza comunale. Il referendum propositivo è proposto da cittadini, riuniti in comitati su argomenti di competenza comunale. Il referendum abrogativo prevede la proposta di abrogazioni di atti comunali presentata da cittadini, riuniti in comitati.