Da Partecipa.
IdentitĂ , requisiti e modalitĂ per la costituzione e il riconoscimento di liste civiche a sovranitĂ popolare (in democrazia diretta e partecipativa) e per una rete federativa fra le stesse.
PRINCIPI COSTITUTIVI
La sovranitĂ appartiene al popolo che l'esercita in modo diretto.
La sovranità popolare può anche essere delegata a sostenitori e candidati ed espressa tramite la costituzione di liste civiche, fermo restando il diritto di revocabilità e recesso della delega.
Non potranno essere candidati in liste civiche a "sovranitĂ popolare" cittadini in stato di "conflitto d'interesse" e soggetti a procedimenti penali per reati lesivi degli interessi pubblici e collettivi.
I sostenitori, candidati e delegati saranno sempre a servizio della comunitĂ ed agiranno nell'interesse della sovranitĂ popolare rispettando la delega ricevuta.
La trasparenza gestionale ed amministrativa sarĂ elemento discriminante l'azione politica dei singoli e dei gruppi delegati.
La promozione e la pratica del diritto all'informazione saranno elementi distintivi l'azione politica delegata.
L'assunzione di responsabilitĂ sarĂ qualitĂ inderogabile.
Il rispetto dei valori fondanti la costituzione repubblicana e la carta dei diritti dell'uomo saranno oggetto di qualificazione della delega politica.
I principi, gli obiettivi, le regole e il metodo, i programmi politici ed ogni altra azione delle "liste civiche a sovranitĂ popolare" saranno sempre conformi alla delega ricevuta e saranno attuati ed applicati sia nella gestione organizzativa interna sia nella pratica amministrativa pubblica.
OBIETTIVI PRIORITARI
In base ai principi sopra esposti, obbiettivo fondante liste civiche politiche a sovranità popolare è la partecipazione attiva e democratica di tutti i cittadini alla tutela, alla riappropriazione, alla valorizzazione e alla equa fruizione dei beni comuni, pubblici e collettivi.
Le liste civiche a sovranitĂ popolare perseguiranno in modo prioritario i seguenti scopi:
referendum deliberativi, abrogativi o costitutivi
- ottenimento del referendum legislativo ovvero referendum costitutivi legislativo (a livello statale per le materie statali; a livello regionale per le materie regionali) e, referendum deliberativo, abrogativo a livello amministrativo locale negli statuti comunali e provinciali con assenza di quorum degli aventi diritto al voto e con effetto immediato. ("La riforma della legge 142/1990 (integrata dalla Legge 3 agosto 1999, n. 265- ndr), approvata in via definitiva dal Senato il 22 luglio 1999 (A.S. 1388, A.C. 4493), ha toccato pure il comma 3 dell’articolo 6, che prima recitava: «Possono essere previsti i referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini». In sostanza, è stato soppresso l’aggettivo «consultivi» e quindi, implicitamente, si sono ammessi anche i referendum deliberativi, abrogativi o costitutivi.»" [ citazione Ettore Rotelli (in pdf) ],
difensore civico
- elezione diretta del Difensore Civico (e dotazione di poteri di controllo e sanzionatori reali),
bilancio parteciapativo
- adozione del bilancio partecipato deliberativo (non consultivo)
REGOLE ESSENZIALI COMUNI
(da integrare con altre a livello locale)
riguardo alle persone:
- diritto all'auto-candidatura
- diritto alla scelta dei candidati (primarie)
- diritto a determinare (per tutta la durata della legislatura) in modo vincolato il voto e l'attivitĂ istituzionale del rappresentante eletto
- revocabilitĂ di tutti i mandati
- diritto all'accesso a tutti i documenti o processi decisionali (delibere, studi, proposte, informazioni, scrutini, riunioni, contratti e voto palese, eccetera)
riguardo alle delibere:
- diritto di accesso a tutte le informazioni
- diritto di proposta e decisione sui programmi
- diritto di espressione su tutte l'attivitĂ istituzionale (anche non vincolante)
- diritto di revoca e/o modifica delle decisioni prese